Furto nel condominio

La Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell’articolo 624-bis del codice penale, che prevede e punisce il reato di furto in abitazione. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Firenze nel giudizio relativo ad una condotta di furto posta in essere all’interno dell’androne di un edificio condominiale.

Sul punto, il Tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione (da considerarsi diritto vivente), secondo cui le parti del condominio costituiscono “luoghi di privata dimora”, aveva sostenuto il contrasto di tale interpretazione con i principi di ragionevolezza ed offensività (ex artt. 3 e 25 Cost.), osservando che tali spazi sono frequentati da un elevato numero di persone e che, pertanto, in essi non sarebbe ravvisabile alcuna specifica violazione del domicilio inteso come proiezione spaziale della vita privata della persona, quindi a tutela della sua riservatezza, sicurezza ed incolumità.

Il giudice rimettente, in via subordinata, aveva anche sostenuto l’illegittimità della mancata previsione di un’ipotesi attenuata del reato di furto in abitazione, con diminuzione di pena per il caso in cui il fatto fosse caratterizzato da “lieve entità”.

Ebbene, quanto alla prima questione, i giudici delle leggi hanno osservato che la scelta del legislatore di punire con maggiore severità il furto in abitazione va ricondotta alla particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo, e ciò sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza di tale luogo – come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative. Per cui il medesimo trattamento sanzionatorio si estende ai furti posti in essere nelle parti comuni del condominio, costituite, appunto, a servizio e protezione delle private dimore ubicate nell’edificio, tant’è che tali spazi, difatti, sono utilizzati a questo scopo dai condòmini senza il consenso dei quali gli estranei non possono accedervi.

Infine, quanto alla questione subordinata, si è osservato che la mancata previsione di ipotesi attenuate non appare irragionevole, essendo riconducibile al rilievo in base al quale la violazione del domicilio non conosce graduazioni di intensità, nel senso, «il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui» (Corte Costituzionale, Sentenza 193/2025 - Deposito del 22/12/2025).

Pubblicazione 36/2025

Fumus di incapacità

In tema di capacità dell’imputato a stare in giudizio, il giudice, stando all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’espressione “se occorre”, contenuta nella previsione dell’art. 70, comma 1 del Codice di procedura penale, può non procedere ad approfondimento specialistico solo se si convinca autonomamente dello stato di incapacità; diversamente, a fronte di un fumus di incapacità del soggetto, non può negare l’indagine peritale senza rendere idonea e convincente la motivazione in termini di diniego.

Nel caso in esame, l’interessato, condannato in primo grado alla pena di mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa per il reato di ricettazione di biglietti della lotteria “gratta e vinci” provento di furto, aveva proposto specifico motivo di appello con il quale chiedeva la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a causa del suo stato di salute psichica, e dunque, sosteneva, della capacità di stare in giudizio in quanto affetto da un grave disturbo della personalità con difficoltà relazionali.

Difatti, dal fascicolo processuale, risulta che l’imputato aveva prodotto documentazione proveniente da un centro di salute mentale pubblico circa proprio detto stato di salute, con accertata invalidità totale tale da necessitare di accompagnamento giacché non ritenuto idoneo allo svolgimento di atti della vita quotidiana, giustappunto, certificato dall’INPS in ragione di disturbi della personalità di tipo relazionale; elementi che tuttavia la Corte di appello non riteneva particolarmente persuasivi e dunque tali da poter accogliere la richiesta di perizia avanzata dalla difesa. Sicché, nel merito, insiste la difesa, sussisteva quantomeno in astratto un fumus di incapacità da esplorare attraverso un accertamento peritale.

Per detti motivi, richiamando consolidata giurisprudenza, i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello (Cass. II Sez. Pen. Sent. 31306/2025).

Dispositivo ex art. 70, co. 1, C.p.p. Accertamenti sulla capacità dell’imputato.
1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia.

Pubblicazione 35/2025

Ricovero in REMS

Il caso oggi trattato richiama il disposto ex art. 219, co. 1, cod. pen.: “Il condannato, per delitto non colposo [...], a una pena diminuita per cagione di infermità psichica [...], o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione”; nonché il comma 3: “Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata [...]. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti”.

Ebbene, la difesa dell’interessato proponeva ricorso per cassazione giacché condannato alla pena di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato, adducendo unico motivo di doglianza, con riferimento proprio all’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza).

Assumeva, la difesa, che la norma qui in esame «consentiva l’applicazione della misura di sicurezza dell’assegnazione a una casa di cura e di custodia nel caso di infermità parziale, ma solo nell’ipotesi di condanna a una pena non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non era inferiore nel minimo a cinque anni, laddove nel caso di specie la pena in concreto inflitta era di mesi quattro di reclusione».

Il ricorso è stato dichiarato infondato.

Infatti, «l’imputato è stato ritenuto socialmente pericoloso dal perito nominato nel corso del processo, sicché in tal caso l’applicazione della detta misura di sicurezza vede quale presupposto esclusivamente la condanna per un reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, presupposto nella specie sussistente, essendo stato [...] condannato per il reato di danneggiamento aggravato», seppur con riduzione di pena in appello rispetto a quella inflitta in primo grado.

Pertanto, alla luce di tutti i motivi, il ricorso è stato rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (Cass. II Sez. Pen. Sent. 33804/2025).

Pubblicazione 34/2025

Pericolosità sociale

Il caso qui proposto riguarda la revoca del permesso di soggiorno, a suo tempo ottenuto dal ricorrente, cittadino extracomunitario, disposta dal Questore per emersione dal lavoro irregolare.

Ebbene, la revoca è motivata in base alla pericolosità sociale dello straniero a seguito sia di una denuncia per guida in stato di ebbrezza, sia di un arresto per stupefacenti con traduzione in carcere, poi convertito in detenzione domiciliare presso l’abitazione di alcuni parenti.

Sicché, nel provvedimento di revoca del permesso di soggiorno si sottolinea la propensione a delinquere del soggetto e dunque la legittimità della revoca stessa in funzione di prevenzione anticipata, secondo cui «la valutazione prognostica della pericolosità sociale dell’interessato può fondarsi, legittimamente, su fatti non ancora accertati penalmente ed inerenti un reato c.d. ostativo al soggiorno sul Territorio Nazionale, che desti, pertanto, particolare allarme sociale, allorquando la notizia di reato sia sufficientemente circostanziata, così da non obliterare la presunzione di non colpevolezza», giungendo ad una valutazione di pericolosità del ricorrente per l’ordine e la sicurezza pubblica “a fronte della presenza in Italia dei soli zii naturalizzati italiani”, sottolineando peraltro che lo zio ha precedenti di polizia.

Di diverso avviso sono state le (vane) argomentazioni difensive, secondo le quali sarebbe stato «omesso di valutare la complessiva situazione del ricorrente limitandosi ad un giudizio basato su quanto riportato nell’ordinanza del GIP», non trovandosi traccia «dell’incensuratezza del ricorrente, né della sua giovanissima età, né tanto meno dell’attività lavorativa svolta».

Tuttavia, in applicazione della costante giurisprudenza, «il diniego di rilascio del titolo di soggiorno può fondarsi non solo su precedenti condanne penali per talune tipologie di reato particolarmente allarmanti [...], ma prevede una sorta di clausola generale che consente alla Questura di valutare qualunque condotta [...] che denoti la pericolosità sociale del cittadino straniero per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato», per cui ai fini della revoca del titolo di soggiorno non è necessario che vi sia stata condanna, ma sono «sufficienti elementi di carattere indiziario relativi alla condotta tenuta durante il periodo di presenza in Italia».

Per tutti i motivi, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese oltre ad oneri ed accessori di legge (TAR Umbria, Sent. 743/2025).

Pubblicazione 33/2025