Nel caso in esame, l’interessato si vedeva negare dall’Università frequentata dalla figlia l’istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. Legge 241/1990, riguardo la seguente documentazione: a) l’effettiva iscrizione della figlia all’Università; b) il dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date e votazioni; c) l’eventuale conseguimento della laurea e la data del titolo, se conseguito.
Per cui l’interessato ha chiesto l’accertamento del proprio diritto di accesso alla suddetta documentazione, quindi concernente la situazione universitaria della figlia, seppur maggiorenne, al fine di verificare la legittimità della partecipazione alle spese di mantenimento della stessa.
Sul punto, l’amministrazione universitaria ha negato l’accesso agli atti richiesti richiamando il “Regolamento di Ateneo” secondo cui da un lato la documentazione richiesta è ostensibile solo previo consenso di parte controinteressata, naturalmente negato; dall’altro lato, come conseguenza diretta, che a tutela del diritto alla riservatezza (privacy) sono sottratti all’accesso i documenti relativi al curriculum studiorum nonché alla vita privata degli studenti.
Ebbene, non sono stati dello stesso avviso i giudici amministrativi, secondo i quali le norme in parola (Regolamento di Ateneo e legislative) «devono essere intrepretate nel senso di consentire l’accesso ai suddetti documenti, non solo quando questi siano utili per ragioni difensive, pendente un giudizio davanti a un giudice, ma anche quando l’istante deve valutare se adire o meno il giudice e quindi necessita dei documenti per curare al meglio i propri interessi decidendo, causa cognita, se adire la strada processuale. In questa prospettiva, il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che chiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza deve essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse».
Per cui, «l’Università avrebbe dovuto ritenere sufficiente, ai fini della prevalenza sull’interesse alla riservatezza della figlia, l’interesse del padre, data l’età adulta della controinteressata (già trentunenne), a sapere se la figlia abbia proseguito il suo percorso di studi universitario, perché tale elemento, senza dubbio, astrattamente incide sulla permanenza dell’obbligo di mantenimento, essendo peraltro in questa sede irrilevante la questione della ricomprensione in tale obbligo del pagamento delle tasse universitarie» (TAR Toscana, Sezione Quarta, Sentenza 1212/2025).
Pubblicazione 22/2025