Disturbi da dipendenza

Il nostro codice penale, con scelta che di per sé non contrasta con la Costituzione, non considera l’autore di reato tossicodipendente come un malato psichiatrico, bensì come persona responsabile delle proprie condotte illecite, giacché, in linea di principio, responsabile del suo stesso stato di tossicodipendenza. Nel contempo, l’ordinamento giuridico ne riconosce la particolare vulnerabilità ed il suo speciale bisogno di aiuto e di solidarietà, mettendogli concretamente a disposizione, durante il processo e poi nel corso dell’esecuzione della pena, percorsi di riabilitazione dentro e fuori dalle mura carcerarie. Ebbene, ciò premesso, nell’ipotesi in cui i disturbi determinati dal prolungato uso di sostanze stupefacenti riducano significativamente la capacità di intendere e di volere dell’assuntore al momento del compimento del singolo fatto di reato, l’autore resta comunque rimproverabile per non aver intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto, un serio percorso di disintossicazione. Sicché, non è contrario al principio di colpevolezza prevedere che egli possa ugualmente essere sottoposto alla pena per il delitto commesso senza altresì poter beneficiare di un’attenuante legata al suo stato di tossicodipendenza. Infatti, precisano i giudici delle leggi, una situazione di “cronica” intossicazione sussisterà soltanto in presenza di gravi anomalie psichiche che, semmai, «dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo», ed in particolare di «psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate – nell’ambito di quadri clinici di “comorbidità” o “doppia diagnosi” – alla dipendenza da sostanze stupefacenti». Per cui, nel caso sussistano tali condizioni, il giudice dovrà verificare la concreta incidenza di tali anomalie sulla capacità di intendere e di volere secondo le comuni regole dettate dal codice penale per le infermità mentali. Tuttavia, la Consulta ha però richiamato l’attenzione sul fatto che l’ordinamento non ignora la particolare condizione di vulnerabilità del tossicodipendente imputabile, tant’è che il sistema penale già prevede una speciale disciplina delle pene e delle misure cautelari «fortemente improntate a un approccio terapeutico e riabilitativo, che prende realisticamente atto della sua situazione di persona bisognosa di cura e assistenza, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.) che gravano sull’ordinamento nel suo complesso», favorendo l’avvio di percorsi di riabilitazione finalizzati al recupero della sua libertà dalla dipendenza. Per tutti e tali motivi, non viola la costituzione l’art. 95 codice penale in riferimento agli artt. 3, 27, comma 3, e 111 Cost. (Corte Cost. Sent. 21/2026).

Pubblicazione 13/2026

Daspo antirissa

Con riferimento al distinguo tra le misure restrittive della libertà personale, soggette alla riserva di giurisdizione di cui all’articolo 13 della Costituzione, da quelle che invece incidono sulla libertà di circolazione, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa al comma 1 dell’articolo 13-bis decreto-legge 14/2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), così come convertito. Infatti, ribadiscono i giudici delle leggi, «a fronte di nuove sfide mosse al bene primario della sicurezza pubblica il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha previsto una pluralità di risposte: tra le quali, accanto a essenziali misure non limitative della libertà personale – come il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, la lotta alle dipendenze, la disciplina delle armi, interventi di natura urbanistica per migliorare le condizioni di vita nelle periferie e nelle aree depresse, nonché adeguate politiche sociali – si annoverano anche le misure di prevenzione». Rispetto a queste ultime, pertanto, il divieto di accesso, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, limitato a luoghi «specificamente individuati», collegati a fatti commessi o a frequentazioni rilevanti, non determina un sacrificio quantitativamente idoneo ad incidere sulla libertà personale, in quanto il destinatario del provvedimento è libero di frequentare altri esercizi pubblici, rimanendo così in grado di mantenere relazioni sociali al di fuori degli specifici locali oggetto del divieto, per cui tale misura non comporta una restrizione della libertà personale. In questo quadro, il legislatore può quindi legittimamente affidare all’autorità di pubblica sicurezza l’adozione del “DASPO antirissa” nel rispetto del principio di proporzionalità. Fattispecie diversa, invece, è la valutazione circa il comma 1-bis del medesimo articolo 13-bis, decreto-legge 14/2017, che disciplina il “DASPO antirissa aggravato” o “provinciale”. Di fatti, l’estensione del divieto potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento dell’intero territorio provinciale, l’indeterminatezza della misura che si estende anche agli spazi circostanti ai locali, la possibile incidenza sul luogo di dimora abituale del prevenuto, unitamente alla durata della misura e al regime sanzionatorio previsto in caso di violazione, allora sì, che comportano un’afflittività tale da configurare una restrizione della libertà personale. Per tali motivi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13-bis, comma 1-bis, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del questore sia sottoposto alla convalida dell’autorità giudiziaria secondo il modello già previsto per analoghe misure di prevenzione (come nel caso dello stesso “DASPO antirissa” con obbligo di firma); dichiara invece non fondata la questione di legittimità costituzionale circa il comma 1 (Corte Cost. Sent. 20/2026).

Pubblicazione 12/2026

Reato di tortura

Linea dura della cassazione con riferimento al reato di tortura nei confronti di anziani ospiti in una casa alloggio. Di fatto, il Tribunale del riesame rigettava l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del GIP che aveva applicato all’indagata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di maltrattamenti aggravati e al reato di sequestro di persona aggravato posti in essere nei confronti degli anziani ospiti della casa alloggio qui in parola, mentre, appunto, rigettava la richiesta di misura cautelare in relazione al reato di tortura ex art. 613-bis codice penale. Sul punto, il PM ha proposto ricorso per cassazione articolando pertinenti motivi di censura. Ebbene, scrivono i giudici di legittimità, l’ipotesi prevista dal comma 1 ex art. 613-bis cod. pen., integra un reato comune che può essere realizzato da chiunque, potendo «essere commesso solo mediante violenze o minacce gravi oppure agendo con crudeltà», e che l’evento è «integrato dalle acute sofferenze fisiche cagionate alla persona offesa o da un verificabile trauma psichico», pur non necessariamente ricorrendo la circostanza per cui la «vittima abbia subito lesioni, le quali, ove si verifichino, integrano la circostanza aggravante prevista dal comma quarto». Quanto al trauma psichico, «non è richiesto che esso sia durevole, potendo anche trattarsi di trauma a carattere transitorio, il quale però deve essere “verificabile”, nel senso che deve essere provato» anche se non necessariamente attraverso perizia. Dal punto di vista soggettivo, invece, la fattispecie si configura come reato a dolo generico laddove il soggetto passivo è rappresentato dalla chi privato della «libertà personale o affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell’agente, ovvero che si trova in condizione di minorata difesa»; per cui il fatto di reato può essere commesso mediante condotte delittuose, anche singola, «da cui deve conseguire, oltre agli eventi tipici (acute sofferenze fisiche o verificabile trauma psichico), anche un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». Sicché, anche nel caso in esame, «sussiste il concorso materiale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di tortura, dovendosi escludere l’assorbimento del primo nel secondo, in ragione delle diversità strutturali fra le due fattispecie»; e nell’ordinanza impugnata non si coglie la suddetta diversità, poiché le persone fragili per età e condizioni di salute, affidate alle cure del soggetto indagato, «sono state offese nella loro dignità, attraverso minacce tanto più gravi in ragione della condizione in cui versavano, nonché attraverso condotte violente che si risolvevano in trattamenti disumani e degradanti (applicare lo scotch alla vita, bloccare i movimenti, gettare a terra la vittima per costringerla a bere l’urina) e ne prostravano la volontà, trasformandole in una res oggetto di accanimento». Talché, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio (Cass., V Sez. Pen., Sent. 3827/2026).

Pubblicazione 11/2026

Lavoratori stranieri

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 34/2020, giustappunto in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui preclude ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) l’accesso alle procedure di emersione dai rapporti di lavoro irregolari – ciò per il solo fatto di non aver osservato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno. Infatti, secondo i giudici delle leggi, la norma censurata si palesa irragionevole perché si pone in «contraddizione con le stesse finalità della disciplina in questione, che mira proprio a consentire la regolarizzazione di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale ma privi di un titolo valido di soggiorno». La norma stessa, di fatto, determina disparità di trattamento tra situazioni identiche poiché da un lato preclude l’accesso a coloro che siano stati segnalati nel suddetto SIS per ingresso o soggiorno irregolare in altro Stato di area Schengen; dall’altro, consente l’accesso a tali procedure a coloro che, presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, siano entrati direttamente nel nostro Paese. Vi è più, visto che l’attuale disciplina europea del SIS impone agli Stati membri una valutazione individuale dei casi escludendo che la segnalazione sia di per sé vincolante oppure automaticamente ostativa al rilascio o alla proroga di titoli di soggiorno. In tale quadro, la Corte di giustizia UE (sentenza causa C-503/03), ha affermato che benché il principio di leale cooperazione alla base dell’acquis di Schengen (vale a dire la raccolta dei diritti e degli obblighi comuni che costituisce il corpo del diritto dell’Unione) implica che «lo Stato che consulta il SIS tenga debitamente in considerazione gli elementi forniti dallo Stato che ha effettuato la segnalazione», per cui gli Stati contraenti sono comunque tenuti a verificare, «prima di opporre un rifiuto al rilascio del titolo di soggiorno, se la presenza dello straniero segnalato costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività». Per tutti e tali motivi, consegue «che la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt’al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero, al quale potrà essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica». Alla luce di dette considerazioni, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 34/2020 (Corte Costituzionale, Sentenza 06/2026).

Pubblicazione 10/2026