Ne bis in idem

Con riferimento alle sanzioni disciplinari così come previsto dalla Legge 354/1975 (Norme sull’Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.) e disciplinate dal vigente regolamento penitenziario, che non comportano una estensione della durata della pena determinata nella sentenza di condanna, non viola il divieto di bis in idem la sottoposizione di un detenuto ad un processo penale per una condotta illecita costitutiva di reato per la quale gli sia già stata applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune. Infatti, così sentenziano i giudici delle leggi, richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, le sanzioni disciplinari applicate ai detenuti hanno natura punitiva solo quando determinino l’estensione della durata della pena, ma non quando si limitino a determinare un mero aggravamento delle sue modalità esecutive. Tanto è vero che le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento penitenziario mirano, più che a “punire” le violazioni, a consentire una quanto più rapida ed effettiva reazione contro condotte inosservanti di regole fondamentali per la convivenza all’interno del circuito carcerario, “o comunque significativamente disfunzionali rispetto allo svolgimento del trattamento rieducativo cui tutti gli altri detenuti hanno diritto”, così da raffreddare transitorie situazioni di tensione. Pertanto esse costituiscono “parte integrante del trattamento rieducativo, essendo finalizzate al mantenimento di una pacifica convivenza immune da violenza, al fine ultimo di assicurare il rispetto dei diritti e della dignità di tutti coloro che vivono, lavorano o prestano un’attività di volontariato nel carcere”. Inoltre, dette sanzioni disciplinari per i detenuti hanno una durata che in ogni caso non può superare i quindici giorni e sono eseguite con modalità tali da comportare un surplus di afflittività rispetto alle modalità ordinarie di esecuzione della pena detentiva, ben delimitato nel tempo e nei contenuti. Per cui esse non possono essere considerate né come un’autonoma pena per gli illeciti disciplinari che integrino anche ipotesi di reato, né come una parziale anticipazione della pena stessa. Ovvero, né il suddetto «limitato surplus di afflittività determinato dall’esclusione dalle attività in comune rispetto al regime ordinario della pena che l’imputato stava già scontando appare di tale consistenza da dover comunque essere considerato (a prescindere, dunque, dalla sua qualificazione come “pena autonoma” o come “anticipazione di pena”) come una limitazione di libertà “pre-sofferta”, da dedurre necessariamente dalla pena applicata per il nuovo delitto commesso, così come è previsto per la custodia cautelare o gli arresti domiciliari, in forza dello stesso principio di proporzionalità della pena» (Corte Costituzionale, Sentenza 118/2026, Decisione del 18/05/2026, Deposito del 02/07/2026).

Pubblicazione 24/2026

Delitti intrafamiliari

Il caso trae origine dal comportamento assunto dall’imputato, ad uso di sostante stupefacenti, accusato di aver aggredito in più circostanze la madre con pretese di denaro e dunque chiamato a rispondere in sede penale del reato di estorsione. All’esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni lo condannava per il reato di cui l’art. 649 cod. pen., poi riqualificato in appello ex art. 56 cod. pen., ovvero delitto tentato, rideterminando così la pena. Ebbene, la difesa del condannato proponeva ricorso per cassazione articolandolo con diversi motivi, vedendoselo poi accolto con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello sezione minorenni. Sintesi della ricostruzione del giudizio di legittimità: «La Corte di appello, con motivazione puntuale e non manifestamente illogica, ha ripercorso le dichiarazioni della persona offesa, sulla cui attendibilità non si nutrono dubbi da parte del ricorrente, evidenziando come le condotte dell’imputato, poste in essere in suo danno, consistite in ripetute aggressioni verbali e minacce, anche finalizzate ad ottenere denaro, comportamenti irrispettosi, frutto anche dell’assunzione di sostanze stupefacenti, fino all’ultimo episodio di violenza fisica, avevano provocato nella donna un significativo stato di sofferenza, umiliazione e prostrazione, che l’avevano indotta a chiedere aiuto in sede di denuncia». Nel ricostruire i fatti, la Corte di appello «ha escluso che fossero ricollegabili alle aggressioni verbali dell’imputato verso la madre le consegne delle modiche somme di denaro da parte di quest’ultima. Conseguenzialmente, ha ritenuto di riqualificare la contestazione di estorsione consumata, come riconosciuta dal giudice di primo grado con riguardo alla condotta di violenza psichica posta in essere dall’imputato nei riguardi della madre, in quella di tentata estorsione posta in essere sempre mediante aggressioni verbali». In ogni caso: «Sulla base della ricostruzione dei fatti, come effettuata dalla Corte territoriale, effettivamente risulta carente la motivazione circa la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen., negata dalla Corte distrettuale mediante il richiamo ad un orientamento di legittimità inconferente nel caso di specie, non emergendo in maniera chiara dalle argomentazioni della sentenza impugnata se le richieste di denaro, cui non facevano seguito le consegne, venivano rivolte dall’imputato alla madre mediante sole aggressioni verbali, ovvero anche mediante atti di violenza fisica. Come è noto, infatti, la minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti». Per tali motivi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello, Sezioni minorenni, in diversa composizione per nuovo esame (Cass. VI Sez. Pen., Sent. 25579/2026).

Pubblicazione 23/2026

Circostanze attenuanti

In materia di misure alternative alla detenzione, al condannato per il reato di atti sessuali con minorenne che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, dove naturalmente ne ricorrano le condizioni, deve vedersi sospesa l’esecuzione della pena talché possa presentare istanza di accesso ai benefici penitenziari e dunque che la magistratura di sorveglianza possa compiere le pertinenti valutazioni del caso posto al proprio esame senza che al condannato medesimo nel frattempo sia limitata la libertà personale con la detenzione in carcere. Sul punto, infatti, il Tribunale di Catanzaro, prima sezione penale, con l’ordinanza di rimessione «dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. e dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., nella parte in cui impediscono al pubblico ministero di disporre la sospensione dell’esecuzione della pena per il delitto di atti sessuali con minorenne, pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui all’art. 609-quater, sesto comma, cod. pen.». Sicché, il «giudice rimettente ritiene che le disposizioni censurate determinerebbero, innanzitutto, una disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di violenza sessuale, in relazione alla quale, in caso di riconoscimento della minore gravità, può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena: ciò in quanto l’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ordin. penit. prevede che il divieto di concessione dei benefici di cui al primo periodo non si applichi quando sia riconosciuta detta circostanza attenuante». Ebbene, i giudici delle leggi, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della Legge 354/1975, (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater del codice penale cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen., hanno stabilito che spetterà al tribunale di sorveglianza «compiere la valutazione individualizzata in ordine alla possibilità, per il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, di ottenerle», tenuto conto di un «giudizio prognostico favorevole in ordine alla capacità delle misure alternative alla detenzione di contribuire alla risocializzazione del reo e, al contempo, di assicurare la rigorosa prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati» (Corte Costituzionale, Sentenza 68/2026, Decisione del 09/02/2026, Deposito del 05/05/2026).

Pubblicazione 22/2026

Videosorveglianza in carcere

Con riferimento alle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari nell’ambito della gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale in servizio, la nota n. 0150735.U (30/03/2026) del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, qui in estratto nelle parti salienti – con richiamo ai principi sanciti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 101/2028, apportando quindi modifiche al D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali –, ha puntualizzato che alla luce della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali in tema di divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, le «finalità connesse alla gestione degli impianti di videosorveglianza in ambito penitenziario, queste non sono rivolte (e mai potrebbero) al controllo della gestione ex se, ma alla vigilanza per la sicurezza di siti sensibili, data la caratteristica propria dei luoghi ove sono allocati i sistemi di rilevazione. L’impiego della legittima un controllo a carattere continuativo, va, ancor più rigorosamente, bilanciato con la tutela dei diritti fondamentali di chi è ivi ristretto e di chi vi opera quotidianamente e, in tal senso, devono intervenire io principi generali, poc’anzi accennati, di necessità, proporzionalità e minimizzazione del trattamento dei dati». Prosegue la Circolare: «L’applicazione di tali principi permea anche l’ambito disciplinare, potendosi escludere, ordinariamente, l’utilizzo delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza per fini di diretto controllo sullo svolgimento dell’attività lavorativa degli operatori penitenziari». Sul punto è stato richiamato il parere del Consiglio di Stato 454/2024, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 27/03/2024, redatto proprio sulla legittimità o meno di un procedimento disciplinare a carico di un appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria che si assumeva basarsi anche sull’uso delle riprese del sistema di videosorveglianza carcerario. Come si legge nel suddetto parere, nel processo penale, dove è a rischio la libertà personale dell’imputato o dell’indagato, «si giustificano le più stringenti limitazioni in ordine all’acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale, che invece connatura il procedimento disciplinare (specie se a carico di un appartenente alle Forze di polizia), nel quale, è opportuno evidenziare, sono in gioco più interessi generali: quello ad un accertamento dei fatti tale da garantire la pienezza del contraddittorio, quello ad un adeguato grado di partecipazione da parte dell’incolpato, e quello pubblico a che le funzioni di polizia siano affidate e svolte in modo da conservare la loro essenziale credibilità». In conclusione, le riprese dei sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzate, ex se, con finalità di controllo dell’agire del personale in servizio.

Pubblicazione 21/2026